È stato firmato dal ministro delle Politiche Agricole, Stefano Patuanelli, dal ministro della Salute, Roberto Speranza e da quello del Mise Giancarlo Giorgetti il decreto interministeriale che rinnova sino al 31 dicembre 2022 l’obbligo di indicare in etichetta l’origine delle materie prime, che era in scadenza a fine anno. Il decreto riguarda la pasta con il grano duro, il pomodoro, il riso, il latte e i prodotti caseari nonché le carni suine trasformate.
Dal 1° gennaio 2022 entrerà, però, in vigore il Regolamento UE 775/2018 sull’origine dell’ingrediente primario, che prevede l’obbligo di indicare la provenienza dell’ingrediente primario in etichetta solo in alcuni casi, ovvero se non coincide con l’origine del prodotto o con il Paese dove è avvenuta l’ultima trasformazione.
Il regolamento (UE) n. 775/2018 introduce l’obbligo di inserire in etichetta l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza:
- nel caso in cui l’omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine e al luogo di provenienza reali dell’alimento ed in particolare se nel loro complesso le informazioni riportate in etichetta o che accompagnano l’alimento possano far pensare che questo abbia una differente origine
- per le carni dei codici della nomenclatura combinata (NC) elencate all’allegato XI del Regolamento (UE) n. 1169/2011
Il regolamento (UE) n. 1169/2011 definisce l’ingrediente primario come “l’ingrediente o gli ingredienti di un alimento che rappresentano più del 50% di tale alimento o che sono associati abitualmente alla denominazione di tale alimento dal consumatore e per i quali nella maggior parte dei casi è richiesta un’indicazione quantitativa”.
In base alla suddetta definizione dovrà essere quindi specificata la provenienza non solo dell’ingrediente primario in senso stretto ma anche degli ingredienti caratterizzanti del prodotto (QUID)
Quando si applica il Regolamento (UE) n. 775/2018?
Il presente regolamento si applica:
- quando il paese d’origine o il luogo di provenienza di un alimento è indicato attraverso diciture, illustrazioni simboli o termini che si riferiscono a luoghi o zone geografiche eccetto i termini figuranti denominazioni usuali e generiche la cui interpretazione comune non è un’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza.
Il presente regolamento NON si applica:
- alle indicazioni geografiche protette a norma dei regolamenti (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 1308/2013, (CE) n. 110/2008, (UE) n. 251/2014
- alle indicazioni protette in virtù di accordi internazionali
- ai marchi d’impresa registrati, laddove questi ultimi costituiscano un’indicazione dell’origine
Indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario
L’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza di un ingrediente primario quando è diverso da quello dell’alimento deve essere inserita in etichetta:
a) con riferimento ad una delle seguenti zone geografiche:
- “UE”, “non UE” o “UE e non UE”; o
- una regione o qualsiasi zona geografica all’interno di diversi Stati membri o paesi terzi, se definita tale in forza del diritto internazionale o ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
- la zona di pesca FAO, o il mare o il corpo idrico di acqua dolce se definiti tali in forza del diritto internazionale o ben chiari per il consumatore medio normalmente informato; o
- uno o più Stati membri o paesi terzi; o
- una regione o qualsiasi altra zona geografica all’interno di uno Stato membro o di un paese terzo ben chiara per il consumatore medio normalmente informato; o
- il paese d’origine o il luogo di provenienza, conformemente alle specifiche disposizioni dell’Unione applicabili agli ingredienti primari in quanto tali;
b) oppure attraverso una dicitura del seguente tenore:
“(nome dell’ingrediente primario) non proviene/non provengono da (paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento)” o una formulazione che possa avere lo stesso significato per il consumatore.
Indicazione d’origine
Le informazioni relative al paese d’origine o luogo di provenienza devono rispettare le seguenti caratteristiche:
- devono essere riportate con caratteri di dimensioni non inferiori a quelle previste dall’Articolo 13, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 1169/2011;
- se sono indicate con parole devono apparire nello stesso campo visivo del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento e in caratteri la cui parte mediana (altezza della X) è pari ad almeno il 75% di quella utilizzata per indicare il paese d’origine o luogo di provenienza dell’alimento;
- se non sono indicati con parole devono apparire nello stesso campo visivo dell’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’alimento
Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dal 1° aprile 2020.
Per gli alimenti etichettati ed immessi sul mercato prima della data di applicazione del regolamento è prevista una deroga fino ad esaurimento scorte.