Norme dell’Unione europea sulla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici (dal 2022)

SINTESI DI:

Regolamento (UE) n. 2018/848 — norme relative alla produzione biologica e l’etichettatura dei prodotti biologici

QUAL È L’OBIETTIVO DEL REGOLAMENTO?

Il regolamento si prefigge di rivedere e rafforzare le regole dell’Unione europea (UE) sulla produzione biologica e sull’etichettatura dei prodotti biologici con riferimento a:

  • sistemi di controllo
  • regimi di scambio
  • norme di produzione;

In tal modo intende:

  • creare condizioni di parità per gli operatori del settore;
  • armonizzare e semplificare la normativa;
  • aumentare la fiducia del consumatore nei prodotti biologici e nel logo UE riservato alla produzione biologica.

PUNTI CHIAVE

  • Il regolamento amplia l’ambito di applicazione della legislazione esistente sulla produzione e l’etichettatura di prodotti biologici [regolamento (CE) n. 834/2007] includendo prodotti strettamente legati all’agricoltura quali il sughero, il sale, gli oli essenziali, il cotone e la lana.
  • Armonizza le regole applicabili agli operatori biologici dell’Unione europea e di paesi terzi tramite l’introduzione del sistema di controllo della conformità.
  • Semplifica l’accesso al regime per i piccoli operatori.
  • Il regolamento inoltre riesamina le norme sulla produzione animale biologica e introduce regole sulla produzione per le nuove specie come ad esempio i conigli.

Principi

La produzione biologica si propone di:

  • rispettare i sistemi e i cicli naturali e mantenere e migliorare lo stato dei suoli, delle acque e dell’aria, la salute dei vegetali e degli animali e l’equilibrio tra di essi;
  • preservare elementi del paesaggio naturale;
  • assicurare un impiego responsabile dell’energia e delle risorse naturali;
  • produrre un’ampia varietà di prodotti di elevata qualità che rispondano alla domanda dei consumatori;
  • garantire l’integrità della produzione biologica in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti e mangimi;
  • escludere l’uso di organismi geneticamente modificati (OGM)*, ovvero prodotti ottenuti da o tramite OGM*, con l’eccezione di medicinali per uso veterinario;
  • limitare l’uso di fattori di produzione esterni;
  • progettare e gestire i processi biologici usando metodi basati sulla valutazione del rischio e l’uso di misure cautelative e preventive;
  • escludere la clonazione di animali;
  • garantire un elevato livello di benessere degli animali.

Requisiti

Tra l’altro, l’agricoltura biologica deve:

  • mantenere e potenziare la vita e la fertilità naturale del suolo, la sua stabilità, la sua capacità di ritenzione idrica e la sua biodiversità;
  • utilizzare sementi e animali con un grado elevato di diversità genetica, di resistenza alle malattie e di longevità;
  • nella scelta delle varietà vegetali, tenere conto delle particolarità di ciascun sistema di produzione biologica, dando priorità ai risultati agronomici, alla resistenza alle malattie;
  • nella scelta delle razze animali, tenere conto del loro valore riproduttivo, della loro longevità, vitalità e resistenza alle malattie o dei loro problemi sanitari;
  • praticare una produzione animale adatta al luogo di allevamento e legata alla terra;

Produzione

Al fine di evitare effetti negativi sull’ambiente e sulla salute di animali e piante, i produttori devono:

  • adottare misure preventive in ogni fase della produzione, preparazione e distribuzione per
    • garantire la conservazione della biodiversità e la qualità del suolo
    • prevenire l’evenienza di organismi nocivi e malattie
    • controllare organismi nocivi e malattie;
  • adottare misure precauzionali proporzionate al fine di evitare la contaminazione da parte di prodotti o sostanze non autorizzati per l’uso nella produzione biologica.

Periodo di conversione

  • Quando un’azienda agricola intende produrre prodotti biologici, deve affrontare un periodo di conversione durante il quale viene gestita secondo le norme di produzione biologica anche se i suoi prodotti in questa fase non sono considerati biologici. Può immettere sul mercato i suoi prodotti come biologici solo al termine del periodo di conversione. e dopo i relativi controlli.
  • In seguito al periodo di conversione, le aziende agricole dell’Unione europea che intendono passare alla produzione biologica devono venire interamente gestite secondo i requisiti della produzione biologica.
  • Il regolamento si applica anche ad aziende agricole miste (ovvero non biologiche, in fase di conversione e biologiche) a condizione che tali attività siano chiaramente e correttamente separate.

Certificazione

  • Gli operatori (produttori, trasformatori e distributori) devono segnalare le proprie attività alle autorità competenti per ottenere la certificazione ufficiale che ne attesti la conformità alle regole di produzione biologica e di etichettatura.
  • Il regolamento introduce un nuovo sistema di certificazione di gruppo* per piccole aziende agricole, rendendo più semplice il passaggio all’agricoltura biologica.

Controlli ufficiali ed etichettatura

  • Il sistema di controllo viene rafforzato attraverso misure precauzionali più stringenti e controlli della catena della fornitura più robusti e basati su valutazioni di rischio. In linea di principio, si tratta di controlli in loco annuali degli operatori. Tuttavia, nel caso in cui controlli precedenti non abbiano rilevato alcuna situazione di inadempienza nel corso dei tre anni precedenti, il periodo che intercorre tra due ispezioni fisiche e in loco potrebbe estendersi fino a due anni.
  • Se un organismo di controllo sospetta che un operatore stia tentando di immettere sul mercato un prodotto come «biologico» senza la necessaria autorizzazione, deve svolgere un indagine formale e vietare temporaneamente il rilascio sul mercato di quel prodotto in attesa dell’esito dell’indagine. Nel caso di gravi o ripetute violazioni, l’operatore può essere interdetto dalla vendita di prodotti definiti biologici per un dato periodo di tempo, o gli può venire ritirato il certificato.
  • I controlli specifici sulle aziende agricole biologiche sono integrati dalle norme generali sui controlli ufficiali lungo la filiera agroalimentare dell’Unione europea.

Importazioni

Un prodotto importato da un paese non membro può venire venduto nell’UE come prodotto biologico se sono soddisfatte alcune condizioni. Il prodotto deve:

  • essere conforme a regole di produzione e di controllo del paese terzo che siano riconosciute da un accordo internazionale come equivalenti a quelle in vigore nell’Unione europea;
  • avere un certificato emesso dall’autorità o dall’organismo di controllo pertinenti nel paese terzo che confermi la conformità del prodotto agli standard dell’Unione europea.

Atti di esecuzione

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 riguardo a:

  • i documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione;
  • la produzione di prodotti biologici;
  • le informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere alla Commissione europea.

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 stabilisce le norme per:

  • controlli ufficiali nei casi di sospetto di non conformità;
  • la dimensione di un gruppo di operatori e la documentazione del sistema di controlli interni;
  • i requisiti minimi dei controlli;
  • il catalogo nazionale delle misure nei casi di non conformità;
  • lo scambio di informazioni tra gli Stati membri e la Commissione.

Atti delegati

La Commissione europea ha adottato diversi atti delegati che modificano gli allegati al regolamento (UE) 2018/848.

  • Il regolamento delegato (UE) 2020/427 modifica l’allegato II al regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici. Esso è stato a sua volta modificato dal regolamento delegato (UE) 2021/269.
  • Il regolamento delegato (UE) 2020/1794 modifica l’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico.
  • Il regolamento delegato (UE) 2021/642 modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull’etichetta dei prodotti biologici.
  • Il regolamento delegato (UE) 2021/715 modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda i requisiti per i gruppi di operatori.
  • Il regolamento delegato (UE) 2021/716 modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda le norme di produzione biologica relative ai semi germogliati e ai cespi di cicoria, ai mangimi per taluni animali d’acquacoltura e ai trattamenti antiparassitari d’acquacoltura.

Inoltre, due regolamenti delegati completano le norme del regolamento (UE) 2018/848.

  • Il regolamento delegato (UE) 2020/2146 integra il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica.
  • Il regolamento delegato (UE) 2021/771 integra il regolamento (UE) 2018/848 definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori.

Abrogazione

Il regolamento (UE) 2018/848 abroga e sostituisce il regolamento (CE) n. 834/2007 (si veda la sintesi) a partire dal 1 gennaio 2022.

A PARTIRE DA QUANDO SI APPLICA IL REGOLAMENTO?

Si applica dal 1 gennaio 2022, essendo la sua data di applicazione posticipata di un anno dal regolamento (UE) 2020/1693 in conseguenza della pandemia COVID-19 e della relativa crisi sanitaria pubblica.

CONTESTO

Per ulteriori informazioni, si veda:

TERMINI CHIAVE

Organismi geneticamente modificati (OGM): piante o animali riprodotti modificando la loro composizione cellulare o genetica, ad esempio per ottenere una produzione più elevata o una maggiore resistenza alle malattie.
Prodotti ottenuti da o tramite OGM: a) i prodotti ottenuti da OGM che sono derivati in tutto o in parte da OGM, ma che in sé non contengono né sono OGM (ad esempio, patate prodotte da semi di patate OGM); b) i prodotti ottenuti tramite OGM che sono ottenuti utilizzando un OGM come ultimo organismo vivente nel processo di produzione, ma che in sé non contengono né sono OGM, né sono realizzati a partire da un OGM (ad esempio, lo zucchero e gli amidi prodotti a partire da una fonte vegetale OGM).
Certificazione: un sistema di certificazione che individua le aziende produttrici che rispettano le regole che disciplinano la produzione biologica e l’etichettatura di prodotti biologici. Poiché le piccole aziende agricole fanno fronte singolarmente a costi di ispezione e oneri amministrativi piuttosto elevati legati alla certificazione biologica, è stato introdotto e definito un sistema di certificazione di gruppo che rispecchia le esigenze e la capacità delle risorse di tali aziende.

DOCUMENTO PRINCIPALE

Regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2018, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio (GU L 150, del 14.6.2018, pag. 1).

Le successive modifiche al regolamento (UE) 2018/848 sono state incorporate nel testo originale. La presente versione consolidata ha esclusivamente valore documentale.

DOCUMENTI CORRELATI

Regolamento delegato (UE) 2021/771 della Commissione, del 21 gennaio 2021, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo condizioni e criteri specifici per i controlli della documentazione contabile nel quadro dei controlli ufficiali sulla produzione biologica e per i controlli ufficiali sui gruppi di operatori (GU L 165 del 11.5.2021, pag. 25).

Regolamento delegato (UE) 2021/715 della Commissione, del 20 gennaio 2021, che modifica il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti per i gruppi di operatori (GU L 151 del 3.5.2021, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2021/716 della Commissione, del 9 febbraio 2021, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di produzione biologica relative ai semi germogliati e ai cespi di cicoria, ai mangimi per taluni animali d’acquacoltura e ai trattamenti antiparassitari d’acquacoltura (GU L 151 del 3.5.2021, pag. 5).

Regolamento delegato (UE) 2021/642 della Commissione, del 30 ottobre 2020, che modifica l’allegato III del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull’etichetta dei prodotti biologici (GU L 133 del 20.4.2021, pag. 1).

Regolamento delegato (UE) 2020/2146 della Commissione, del 24 settembre 2020, che integra il regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme eccezionali di produzione applicabili alla produzione biologica (GU L 428 del 18.12.2020, pag. 5).

Regolamento delegato (UE) 2020/1794 della Commissione, del 16 settembre 2020, che modifica l’allegato II, parte I, del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’uso di materiale riproduttivo vegetale in conversione e non biologico (GU L 402 del 1.12.2020, pag. 23).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/464 della Commissione, del 26 marzo 2020, che fissa talune modalità di applicazione del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio riguardo ai documenti necessari per il riconoscimento retroattivo dei periodi di conversione, alla produzione di prodotti biologici e alle informazioni che gli Stati membri sono tenuti a trasmettere (GU L 98 del 31.3.2020, pag. 2).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento delegato (UE) 2020/427 della Commissione, del 13 gennaio 2020, che modifica l’allegato II del regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate norme dettagliate di produzione dei prodotti biologici (GU L 87 del 23.3.2020, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009, (CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429 e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e 97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio (regolamento sui controlli ufficiali) (GU L 95, del 7.4.2017, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91 (GU L 189 del 20.7.2007, pag. 1).

Si veda la versione consolidata.

FONTE https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/LSU/?uri=CELEX%3A32018R0848