Novità del nuovo anno

Dal primo gennaio 2022 le disposizioni del D.Lgs.194/08 non saranno più applicate e ci saranno delle variazioni in merito alle scadenze e alle modalità di calcolo delle quote di versamento della tariffa per il finanziamento dei controlli sanitari. Infatti, a partire dal nuovo anno, saranno in vigore, ai sensi del D.Lgs. 32/2021, le nuove tariffe a carico degli operatori della filiera agroalimentare, destinate al finanziamento dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare.

Le nuove disposizioni del D.Lgs.32/2021 prevedono, infatti, che sarà l’ASL (in quanto Autorità Competente Locale) a richiedere il relativo pagamento, invitando sul proprio sito istituzionale le Ditte interessate a non effettuare alcun versamento per il 2022 prima di ricevere le nuove comunicazioni in merito.

Le ditte soggette al pagamento dovrebbero pertanto ricevere una lettera con allegato modulo di autocertificazione, che dovrà essere debitamente compilato e rimandato entro il 31 gennaio 2022, con le informazioni riferite all’anno 2021.

Finanziamento dei controlli ufficiali in materia di sicurezza alimentare. D.Lgs. n. 32 del 2 febbraio 2021.

Dal 1 gennaio 2022 sarà in vigore il Decreto Legislativo (D.Lgs.) 2 febbraio 2021, n. 32, che sostituisce il Decreto Legislativo 194/2008 e modifica le tariffe per il finanziamento dei controlli ufficiali sugli alimenti.

Per alcune tipologie produttive come macelli, impianti di sezionamento carni, ecc., la tariffa è stabilita in rapporto alla reale entità produttiva, mentre per altre tipologie, con attività prevalente all’ingrosso, sono previsti importi forfettari annuali che variano non più in base al quantitativo prodotto ma a seconda del livello di rischio (basso, medio o alto) calcolato per ciascun stabilimento dalla ASL, in qualità di Autorità Competente Locale (ACL) a seguito del controllo ufficiale.

La prevalenza dell’ingrosso rispetto al dettaglio deve essere calcolata in base al quantitativo prodotto/commercializzato/stoccato.

Come previsto dall’articolo 13 comma 3 del D.Lgs. 32/21, al fine del calcolo della tariffazione per l’anno 2022, la ditta dovrà inviare entro il mese di gennaio 2022 l’autodichiarazione debitamente compilata con le informazioni riferite all’anno 2021.

La dichiarazione, che deve essere compilata per ciascuno stabilimento/deposito con Autorizzazioni Sanitarie o DIA o Notifiche SCIA differenti, attivo sul territorio di questa ASL (es. Ditte con sedi operative diverse nello stesso Comune o in Comuni diversi ma con unica sede legale e/o depositi funzionalmente ma non materialmente connessi allo stabilimento), dovrà pervenire, unitamente alla copia del documento d’identità del dichiarante alla ASL, tramite PEC.

Sulla base dei dati trasmessi, la ASL applicherà la tariffa in base al livello di rischio assegnato, riferito all’anno in corso, ed emetterà la richiesta di pagamento entro il 31 marzo 2022.

Lo spirito della norma, in linea con gli orientamenti europei, mira a premiare gli operatori virtuosi, riducendo la frequenza dei controlli eseguiti e di conseguenza i relativi costi complessivi.

Il pagamento della tariffa NON è dovuto dall’operatore che:

  • NON ha commercializzato all’ingrosso, ad altri operatori o ad altri stabilimenti, una quantità superiore al 50% della propria merce;
  • svolge attività di broker o di intermediario di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico;
  • ha iniziato l’attività in data successiva al 1° luglio;
  • opera nell’ambito della produzione primaria e attività associate;
  • ha cessato l’attività.

Gli introiti derivanti dalle tariffe concorreranno a  migliorare  il sistema dei controlli ufficiali, effettuati al fine di garantire l’applicazione della legislazione dell’Unione in materia di  filiera agroalimentare a tutela del consumatore.

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D.Lgs. 32 del 2 febbraio 2021_Estratto GU 13_03_21